QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Carceri in Via Roma n. 22 negli orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30
sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30
per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Carceri – Via Roma n. 22 - 35040 CARCERI (PD)
per fax al numero 0429/619787
per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: anagrafe@comune.carceri.pd.it
per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: demografici.comune.carceri.pd@pecveneto.it
L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso."